FAQ – La Protezione internazionale: definizioni, procedure e diritti

FAQ

FAQ – Protezione internazionale

26• DEFINIZIONI

– RICHIEDENTE PROTEZIONE INTERNAZIONALE
– RIFUGIATO
– PROTETTO SUSSIDIARIO
– PROTETTO UMANITARIO
– MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO

 

Chi è il richiedente protezione internazionale?
E’ un cittadino di un paese terzo o apolide (privo di cittadinanza) che abbia presentato una domanda di protezione internazionale sulla quale non sia stata ancora adottata una decisione definitiva dalle autorità competenti

• REGOLAMENTO DUBLINO III (Reg.604/2013 UE – in vigore dal 1 gennaio 2014):
Stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri

Quale il significato della dicitura sul permesso di soggiorno “Dublino”?
Vuol dire che è stata attivata nei confronti del richiedente protezione internazionale la procedura per la determinazione dello Stato competente alla presa in carico della domanda di protezione internazionale

Cosa s’intende per domanda di protezione internazionale?
E’ la richiesta di protezione rivolta a uno Stato membro da un cittadino di un paese terzo o da un apolide che intende ottenere lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria.

Chi è il rifugiato?
E’ il cittadino straniero che per fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trovi fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese

Chi è il protetto sussidiario?
E’ il cittadino di un paese terzo o apolide che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno (1)

Chi è il protetto umanitario?
E’ il cittadino di un paese terzo che non possiede i requisiti per essere riconosciuto protetto internazionale ma nei cui confronti sono riconosciute gravi ragioni umanitarie, e pertanto la commissione raccomanda il rilascio di un permesso per motivi umanitari al Questore ai sensi dell’art. 5 c. 6 del TUI (2)

Cosa s’intende per minore straniero non accompagnato?
Il minore straniero non accompagnato è quel minore straniero che si trova in Italia privi di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per loro legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell’ordinamento italiano
Fonti: Convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 176/91; Convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 176/91Risoluzione del Consiglio dell’Unione Europea del 26.6.97 sui minori non accompagnati, cittadini di paesi terzi.

 

27• PROCEDURE

– TRASFERIMENTO DA UN CENTRO DI ACCOGLIENZA AD UN ALTRO
– ESITO DOMANDA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE
– PERMESSO DI SOGGIORNO
– DINIEGO

In caso di trasferimento da un centro di accoglienza sito in una città ad un altro sito in altra città, cosa accade circa la competenza della commissione territoriale che valuterà la domanda di asilo?
La competenza della commissione segue il trasferimento del richiedente , a meno che prima del trasferimento, abbia già avuto luogo l’audizione personale del richiedente, che di fatto incardina definitivamente la competenza dell’esame della domanda presso la commissione che ha effettuato l’intervista.

Fonti:
art.5) del d.l. n. 119\2014 che vanno ad integrare l’art 4 co. 5 del decreto procedure ( convertito con legge del 17 ottobre 2014, n146, recante disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive , di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell’Interno).

All’esito dell’esame individuale della domanda di protezione internazionale, quali le possibili decisioni della Commissione?

• Riconoscere lo status di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra del 1951;
• Non riconoscere lo status di rifugiato ma accertare la sussistenza di esigenze di protezione sussidiaria;
• Rigettare la domanda di protezione internazionale ma accertare la sussistenza di esigenze di protezione umanitaria in favore del richiedente;
• Rigettare la domanda di protezione internazionale e ritenere insussistenti esigenze di protezione umanitaria.

Quanto dura e da chi è rilasciato il permesso di soggiorno corrispondente al diritto riconosciuto?

In caso di riconoscimento dello Status di rifugiato : il questore del luogo ove dimora colui che è stato riconosciuto rifugiato rilascia allo stesso un permesso di soggiorno per asilo, valido 5 anni e rinnovabile, nonché un documento di viaggio di uguale durata
In caso di riconoscimento dello Status della Protezione sussidiaria: il questore del luogo ove dimora rilascia il titolo, tale titolo di soggiorno è valido 5 anni ed è rinnovabile
In caso di riconoscimento della Protezione umanitaria: il questore del luogo ove dimora rilascia il permesso di soggiorno, tale titolo è valido 2 anni ed è rinnovabile, e convertibile

In caso di diniego, quale procedura per tutelare i diritti in sede giurisdizionale?
Se il richiedente asilo non è accolto o trattenuto ai sensi degli art. 20 e 21 del D.Lgs. n. 25/08 il ricorso dovrà essere proposto entro 30 giorni dalla notifica della decisione dinanzi al Tribunale che ha sede nel distretto di corte d’appello in cui ha sede la Commissione Territoriale che ha emesso il provvedimento impugnato (art. 35, c.1 D.Lgs. n. 25/08).
Il ricorso dovrà essere proposto entro 15 giorni dalla notifica della decisione dinanzi al Tribunale che ha sede nel capoluogo del distretto di Corte di Appello in cui ha sede il centro nei seguenti casi:
-se il richiedente asilo è accolto in un Cara ai sensi dell’art 20 comma 2 lettere a), b) o c) o è trattenuto in un Cie ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 25/08;
– se l’istanza è stata dichiarata inammissibile o rigettata per manifesta infondatezza ai sensi dell’art. 32 c.1 b-bis del citato decreto;
– il richiedente si è allontanato dal centro senza giustificato motivo
Nel primo grado di giudizio il procedimento si conclude con ordinanza impugnabile con innanzi alla Corte d’Appello competente (la proposizione dell’appello non è immediatamente sospensiva). Nel caso in cui anche la Corte d’Appello dovesse rigettare la domanda, si può proporre ricorso per Cassazione, sulla scorta di quanto previsto dalla norma

 

28• DIRITTI

– LIBERA CIRCOLAZIONE
– RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE
– ASSISTENZA SANITARIA
– DIRITTI AL LAVORO
– TIROCINI E LAVORO
– CODICE FISCALE
– ASSISTENZA SOCIALE

 

  • Libera circolazione

Si può uscire dall’Italia durante la fase della richiesta di protezione internazionale?
No

Con quale documento viaggia un rifugiato?
Documento di viaggio di validità quinquennale, rinnovabile

Un protetto sussidiario che non può ottenere il passaporto dalla rappresentanza diplomatica, può viaggiare?

La Questura rilascia il titolo di viaggio per stranieri ma solo “Quando sussistono fondate ragioni che non consentono al titolare dello status di protezione Sussidiaria (e umanitaria) di chiedere il passaporto alle autorità diplomatiche del Paese di cittadinanza”:
La documentazione di viaggio è congiunta al permesso di soggiorno, e consente la libera circolazione, senza la necessità di un visto e per un periodo non superiore a 90 giorni, anche nel territorio degli Stati membri che applicano l’Accordo di Schengen.

• Ricongiungimento familiare

Un rifugiato, una persona in protezione sussidiaria, può richiedere il ricongiungimento con la propria famiglia? E come?
Se sei un rifugiato o una persona in protezione sussidiaria hai diritto a richiedere il ricongiungimento con la tua famiglia.

Con chi può richiedere il ricongiungimento?
Puoi ricongiungersi con:
• Il coniuge maggiorenne;
• i figli minori di 18 anni (anche del coniuge o nati fuori del matrimonio) non sposati. A condizione che l’altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;
• i figli maggiorenni se invalidi totali a carico;
• i genitori a carico qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza;
• i genitori oltre 65 anni di età qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati motivi di salute. Per i genitori di 65 anni è obbligatoria la stipula di una assicurazione sanitaria o l’iscrizione al SSN previo pagamento di un contributo.

Quali sono le fasi per la richiesta di ricongiungimento?

– richiedere il NULLA OSTA da presentare allo Sportello unico;
– una volta ottenuto il nulla osta richiedere il visto per ricongiungimento familiare da presentare dai tuoi familiari nel Paese di origine o transito.

Dove presentare la domanda?
La domanda si presenta elettronicamente , presso lo Sportello Unico dell’utg della città dove si risiede attraverso INTERNET.
Lo Sportello Unico rilascia la ricevuta della domanda e della documentazione presentata.
Tutto quello che accade successivamente non richiede ulteriori input da parte del richiedente: ovvero lo Sportello Unico chiede parere della Questura sull’esistenza di motivi che potrebbero impedire l’ingresso dei familiari, con i quali ci si intende ricongiungere in Italia;

Quali sono i motivi ostativi che potrebbero essere addotti come impedimento al ricongiungimento?
I motivi ostativi sono limitati al caso di pericolo per l’ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato o di altro Stato dell’Area Schengen da parte dei familiari da ricongiungere.

Nel caso in cui non dovessero esserci impedimenti

Se non ci sono impedimenti e/o richieste di integrazioni documentali, lo Sportello Unico completa il fascicolo (istruttoria) e procede entro 180 giorni al rilascio del Nulla Osta.
Ottenuto il Nulla Osta, bisogna inviarlo in originale al familiare da ricongiungere che deve presentarsi alla Rappresentanza diplomatica italiana indicata dove sono presenti i familiari.
Il richiedente riceverà una comunicazione scritta con il numero telefonico dello Sportello Unico al quale rivolgersi per fissare la successiva convocazione del familiare presso lo sportello per la richiesta del permesso di soggiorno, che deve essere fatta entro 8 giorni dall’ingresso in Italia.

Come richiedere il visto?

Il familiare residente all’estero che intende ricongiungersi deve presentarsi presso l’autorità consolare italiana nel paese di origine e di transito.

In tal senso si procederà alla validazione della certificazione che attesta il rapporto di parentela, matrimonio, minore età e ogni atto di stato civile necessario ai fini del ricongiungimento.

Per la verifica dei requisiti relativi alle prove del legame familiare e dei documenti di viaggio presso l’Ambasciata italiana all’estero, ai rifugiati e alle persone in protezione sussidiaria si applicano gli stessi criteri previsti per gli stranieri in generale.

  • Diritti del familiare ricongiunto

A seguito del ricongiungimento a quale permesso di soggiorno avrà diritto il familiare ricongiunto?
Il tipo di permesso di soggiorno sarà quello per motivi familiari

Il familiare ricongiunto potrà iscriversi al SSN?
Si

Cosa è necessario presentare per la richiesta l’iscrizione al SSN?
• Permesso di Soggiorno o ricevuta di richiesta di rilascio/rinnovo
• Documento d’identità
• Codice fiscale
• Autocertificazione di residenza o dichiarazione di effettiva dimora

Chi è in attesa del rilascio del primo Permesso di Soggiorno per ricongiungimento familiare. Quali documenti deve presentare per l’iscrizione al SSN?
• Ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di Permesso di Soggiorno
• Fotocopia del nulla-osta rilasciato dallo Sportello Unico in Prefettura
• Documento d’identità
• Codice Fiscale
• Autocertificazione di residenza o dichiarazione di effettiva dimora

Quali documenti da presentare per l’iscrizione al SSN del genitore ultra65enne entrato in Italia con visto per ricongiungimento familiare?

Al genitore ricongiunto spetta l’iscrizione volontaria al SSN, dovrà presentare alla ASL:
• Permesso di Soggiorno o ricevuta di richiesta di rilascio/rinnovo
• Documento d’identità
• Codice fiscale
• Autocertificazione di residenza o dichiarazione di effettiva dimora
• Ricevuta di versamento del contributo (il bollettino postale da pagare si ritira direttamente negli uffici della ASL)

• Assistenza sanitaria

Il richiedente asilo può iscriversi al SSN?

Si, i richiedenti asilo, i rifugiati, i beneficiari di protezione sussidiaria e internazionale godono della parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai cittadini italiani per quanto concerne l’assistenza sanitaria
In questo caso l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale è obbligatoria.

Ottenuta la tessera sanitaria, quali i diritti?

La tessera sanitaria, che contiene il nome dell’assistito e del il medico di base (e del pediatra per i figli) permette di ottenere le cure ambulatoriali e specialistiche, nonché i ricoveri in ospedale. L’assistenza sanitaria spetta altresì ai familiari a carico regolarmente soggiornanti.
Solo presentando la tessera si possono ricevere le prestazioni sanitarie.

Chi deve procedere all’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale del beneficiario presente all’interno del centro di accoglienza?

I richiedenti asilo e i loro familiari, inseriti nei servizi del sistema di protezione sono iscritti, a cura del gestore del servizio di accoglienza, al Servizio sanitario nazionale.

Quale sono le modalità per l’iscrizione al SSN?

Questa avviene presso la A.S.L. territorialmente competente rispetto al domicilio riportato nel permesso di soggiorno. I documenti necessari sono:
• il permesso di soggiorno ( in alcune regioni viene anche accettato il cedolino)
• il codice fiscale (che deve essere richiesto prima all’Agenzia Entrate territorialmente competente).

In fase di rinnovo del permesso di soggiorno decade l’iscrizione al SSN?
No, l’art. 42, comma 4, del Regolamento di attuazione del citato Testo Unico, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che espressamente prevede la non decadenza dell’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno

Il rifugiato, deve rinnovare annualmente l’iscrizione al SSN?
L’iscrizione al SSN non va rinnovata annualmente ma dura fino alla scadenza del permesso di soggiorno, alla sua revoca o alla modifica del motivo per cui è concesso.
Quali sono i soggetti tenuti all’iscrizione obbligatoria al SSN?
gli extracomunitari regolarmente soggiornanti, muniti di permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro (autonomo o subordinato);
gli extracomunitari regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il rinnovo del permesso per motivi: familiari, per adozione, per affidamento, per acquisto della cittadinanza, per asilo politico o umanitario;

Riferimenti: Testo Unico 2, 10 – comma 4 – e 19 – comma 1, all’articolo 1 del D.L. 30 dicembre 1989 n. 416, convertito nella legge 28 febbraio 1990 n. 39, e alle Convenzioni di Ginevra del 28.7.51 sui rifugiati politici (ratificata con Legge 24.7.54 n. 722 in G.U. 27/8/54 n. 196), e di New York del 28.9.54 sugli apolidi (ratificata con Legge 1.2.62 n. 306 in G.U. 7.6.62 n. 142) al Protocollo di New York del 31 gennaio 1967 ed alla Convenzione di Dublino del 15 giugno 1990 sempre sui rifugiati; Circolare 5 \ 2000 ministero della Sanità, cita che per la richiesta di asilo: il riferimento è all’articolo1 del D.L. 30 dicembre 1989 n. 416 convertito nella legge 28 febbraio 1990 n. 39; l’iscrizione obbligatoria riguarda coloro che hanno presentato richiesta di asilo sia politico che umanitario. Rientra in questa fattispecie la tutela del periodo che va dalla richiesta all’emanazione del provvedimento, incluso il periodo dell’eventuale ricorso contro il provvedimento di diniego del rilascio del permesso di soggiorno, e viene documentata mediante esibizione della ricevuta di presentazione dell’istanza alle autorità di polizia.

• Diritto al lavoro:

Il richiedente asilo può lavorare?
Il richiedente protezione internazionale ha diritto a lavorare se la decisione sulla domanda d’asilo non è stata presa entro 2 mesi dalla presentazione della domanda di protezione e se il ritardo non è attribuibile al richiedente protezione.
Il permesso di soggiorno per “richiesta d’asilo” non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

Il richiedente ricorrente può lavorare?

In caso di ricorso contro il diniego della protezione internazionale, il ricorrente che viene autorizzato a soggiornare sul territorio nazionale ha diritto a lavorare dopo 2 mesi dalla presentazione della domanda d’asilo e se il procedimento di esame della domanda non è concluso e il ritardo non è attribuibile al richiedente.

Il rifugiato o una persona titolare di protezione sussidiaria, può lavorare?

Il rifugiato o una persona in protezione sussidiaria rispetto all’accesso al pubblico impiego lavoro subordinato, lavoro autonomo, iscrizione agli albi professionali, alla formazione professionale e al tirocinio sul luogo di lavoro, ha gli stessi diritti dei cittadini italiani, applicandosi le stesse modalità previste per i cittadini comunitari (art. 25 D.lgs 19 novembre 2007, n. 251)

Il protetto umanitario può lavorare?

Il protetto umanitario ha il diritto di svolgere attività lavorativa in forma autonomo o subordinata. Il permesso di soggiorno è convertibile in permesso di soggiorno per lavoro, ove ne sussistano i requisiti previsti dalla legge, compreso il rinnovo del possesso del passaporto.

Fonti Legali:
• Dec. Leg. no. 251, 19 noviembre 2007, Art. 25
• Dec. Leg. no . 142, 18 agosto 2015, Art. 22

• Tirocini e lavoro

E’ possibile attivare tirocini formativi e di orientamento a favore di persone straniere che si rifugiano in Italia chiedendo protezione internazionale?

Si, in base al principio di parità di trattamento, le persone straniere che sono già in Italia con un regolare permesso di soggiorno possono svolgere tirocini alle stesse condizioni previste per gli italiani

Il tirocinio dà vita ad un rapporto di lavoro?

No, i tirocini non danno vita ad un rapporto di lavoro, e per questo motivo per la loro attivazione non si può richiedere un permesso di soggiorno che abiliti al lavoro.

Un richiedente protezione può svolgere un tirocinio lavorativo?

Si, inoltre è utile considerare che i richiedenti asilo e i titolari di protezione internazionale sono espressamente richiamati, senza alcuna limitazione temporale, dalle “Linee guida in materia di tirocini”, adottate con l’accordo Stato-Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano il 24 gennaio 2013, nella parte in cui prevedono i tirocini di orientamento e formazione o di inserimento/reinserimento a favore di determinate categorie “svantaggiate” (punto n. 1 lettera c) delle linee guida.

Qual è la durata massima di un tirocinio formativo e di orientamento?

La regolamentazione in materia di tirocini è di competenza esclusiva delle Regioni e delle Province autonome ai sensi dell’art. 117 della Costituzione. Le Regioni, dunque, stabiliscono con propri regolamenti la durata massima dei tirocini formativi e di orientamento.

Ma in ogni caso, per quanto concerne la durata dei tirocini, le linee guida adottate con l’accordo Stato-Regioni del 24 gennaio 2013 prevedono: per i tirocini formativi e di orientamento una durata massima di 6 mesi; per i tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro una durata massima di 12 mesi; per i tirocini attivati in favore di soggetti svantaggiati una durata massima di 12 mesi; per tirocini attivati in favore di soggetti disabili una durata massima di 24 mesi.

La durata massima per le diverse tipologie si intende comprensiva di proroghe.

Quali sono gli elementi fondamentali all’interno del tirocinio formativo?

Gli elementi fondamentali sono la presenza di un progetto formativo e delle figure dei tutor, che lo distinguono dal rapporto di lavoro.

È possibile svolgere tirocini formativi in aziende a carattere stagionale (per es. nel settore del turismo?)
Si

Fonte: Ministero del lavoro, con nota del 18 settembre 1998 nel fornire l’interpretazione dell’articolo 1, comma 3, del decreto ministeriale n. 142 del 1998

In merito a seguito dell’accordo siglato in data 24 gennaio 2013 in sede di conferenza Stato-Regioni in attuazione dell’art. 1, comma 34, L. 92/2012 con il quale sono state adottate le linee guida in materia di tirocini, per i tirocini in corso e per quelli attivati prima dell’emanazione delle linee guida è dovuta la congrua

E’ prevista un’indennità ai tirocinanti?

Si, le linee guida prevedono come congrua una indennità non inferiore ad euro 300,00 lordi mensili da corrispondere ai tirocinanti, fatta salva in ogni caso la competenza delle Regioni in materia.

Un tirocinio può essere trasformato in apprendistato?
Si

Come è strutturato il contratto di tirocinio?

Il tirocinio è una convenzione tra un soggetto promotore e un soggetto ospitante. Le strutture per l’impiego delle Province sono tra i soggetti abilitati a promuovere tirocini.

• Codice fiscale

Cosa è il codice fiscale?
Il codice fiscale è lo strumento di identificazione delle persone fisiche e dei soggetti diversi dalle persone fisiche in tutti i rapporti con gli enti e le amministrazioni pubbliche.

Come il richiedente asilo ottiene il codice fiscale?

Il richiedente protezione deve recarsi presso le Agenzie delle Entrate del Ministero delle Finanze (presente o nel municipio o nel comune o nel capoluogo della provincia di dimora),con il permesso di soggiorno in corso di validità.

A cosa serve il codice fiscale?
Il codice fiscale è contenuto nella tessera sanitaria, viene utilizzata ogni volta che la persona si reca dal medico, acquista un medicinale in farmacia, prenota un esame in un laboratorio di analisi, beneficia di una visita specialistica in ospedale e alla ASL etc.
Cosa è il Codice fiscale temporaneo?

E’ prevista l’attribuzione del codice fiscale in back-office, in attesa del rilascio del permesso di soggiorno.

Fonti (Agenzia Entrate, circolare 21.02.2003 n° 16)

• Assistenza sociale

Richiedenti asilo ha accesso alle misure di assistenza sociale?

Il richiedente asilo non ha accesso a nessuna delle misure di assistenza sociale.

I rifugiati e persone con protezione sussidiaria hanno accesso alle misure di assistenza sociale?

I rifugiato o titolare di protezione sussidiaria hanno diritto allo stesso trattamento riconosciuto al cittadino italiano in materia di assistenza sociale.

Fonte Art. 27 D.lgs 251/2007; INPS Memorandum no. 9 (22 Jan. 2010)

Le titolari di permesso di soggiorno per protezione umanitaria hanno accesso all’assistenza sociale?

Titolare di permesso di soggiorno per motivi di protezione umanitaria ha accesso, ove ne abbia diritto, alla pensione di invalidità civile

(sentenze Corte Costituzionale 29-30 luglio 2008, n. 306 e 23 gennaio 2009, n. 11).

Il rifugiato e il protetto sussidiario possono accedere alla misura sociale dell’assegno sociale?

Si, questo é un supporto economico che anche una persona che non ha mai lavorato in Italia può ricevere, se ha le seguenti caratteristiche:
1. almeno 65 anni di età;
2. mancanza di reddito o redditi inferiori ai limiti stabiliti per legge. (Per il diritto all’assegno si considera anche il reddito del coniuge);
3. Per i rifugiati riconosciuti e le persone in protezione sussidiaria possesso del permesso di soggiorno.
4. Soggiorno legale e continuativo sul territorio nazionale per almeno dieci anni.
5. E’ possibile riceverlo soltanto mentre la persona è in Italia.

Come si valuta l’invalidità civile, sordomuti e ciechi?

Questo è un contributo che spetta agli invalidi civili, sordomuti e ciechi, ovvero persone che presentano una grave riduzione della loro capacità lavorativa. Per valutare la condizione sanitaria e di salute, alla base di questo diritto, si deve fare domanda alla ASL di residenza e una Commissione valuterà la condizione fisica e psichica della persona.
In base alla percentuale di invalidità riconosciuta si ha diritto a diverse prestazioni, per es.:
• dal 46%: iscrizione presso le liste speciali per il collocamento lavorativo
• dal 74% di invalidità si ha diritto a un assegno di invalidità.
• Il 100% dà diritto all’assegno di invalidità, all’esenzione totale dal ticket ed a prestazioni e ausili sanitari ad hoc, a tessere di trasporto gratuite ed a prestazioni degli Enti Locali eventualmente erogate sulla base delle normative regionali. In caso viene riconosciuta “l’impossibilità a compiere i normali atti della vita quotidiana” è inoltre, riconosciuta l’indennità di accompagnamento.

Altre caratteristiche:
1. età compresa fra i 18 e i 65 anni o minori con difficoltà persistenti a svolgere compiti e funzioni proprie dell’età
2. disporre di un reddito annuo personale non superiore a una quota fissata dall’INPS.
3. fornire all’INPS un’auto-dichiarazione in cui si certifica di non svolgere alcuna attività lavorativa.
4. i rifugiati, le persone in protezione sussidiaria e in protezione umanitaria hanno diritto a questa prestazione
5. I rifugiati e le persone in protezione sussidiaria sono parificati agli italiani nella fruizione di tale diritto e non debbono presentare la carta di soggiorno.
6. Per gli altri cittadini stranieri e quindi anche per le persone in protezione umanitaria, invece, è decaduto il requisito del possesso della carta di soggiorno.
Come si procede alla presentazione della domanda di pensione per invalidità civile?

Le domande per ottenere la pensione di invalidità civile, cecità e sordità civile, devono essere presentate all’INPS, insieme alla certificazione medica, unicamente tramite Internet.
Devi quindi:
1. recarti da un medico abilitato alla compilazione on line del certificato medico introduttivo, perché sia attestata l’invalidità
2. presentare ad INPS via Internet, direttamente oppure tramite Patronato o Associazioni di categoria
3. effettuare la visita medica di accertamento presso la Commissione ASL integrata da un medico INPS, che
riconoscerà o meno l’invalidità.

Le madri rifugiate possono ottenere l’Assegno di maternità?

Questo é un beneficio economico concesso dai Comuni ed erogato dall’INPS per donne che fanno parte di famiglie a basso reddito (il limite di reddito viene stabilito di anno in anno).
Chi può ottenerlo
1. Le donne residenti in Italia che siano cittadine italiane, comunitarie, rifugiate, in possesso della protezione sussidiaria o cittadine non comunitarie in possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo; e
2. non lavoratrici (disoccupate, casalinghe, studentesse, ecc…) o;
1. madri lavoratrici non aventi diritto ad alcuna tutela economica per la maternità o;
2. madri lavoratrici aventi diritto ad una tutela economica per la maternità complessivamente inferiore rispetto al valore dell’assegno.
Come si richiede?
L’assegno va richiesto entro sei mesi dalla nascita del bambino al Comune di residenza e viene poi erogato dall’INPS.

Ho tre figli minori e sono rifugiata posso avere l’assegno per nucleo familiare?

Questo é l’assegno per famiglie con almeno tre figli concesso dal Comune ma pagato dall’INPS.
– Per ottenerlo è necessario che nel nucleo familiare ci sia almeno un genitore e tre figli minori di anni 18 (compresi i figli minori del coniuge e i minori ricevuti in affidamento preadottivo):
• Il genitore e i tre minori devono far parte della stessa famiglia anagrafica.
• I minori non devono essere in affidamento presso i terzi.
– Avere un reddito il cui limite viene fissato di anno in anno.
– I genitori, residenti in Italia, devono essere cittadini italiani, comunitari, rifugiati e persone in possesso della protezione sussidiaria

Come richiederlo:
La domanda deve essere presentata al Comune di residenza entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello per il quale è richiesto l’assegno (ad esempio l’assegno per il 2013 va richiesto entro il 31 gennaio 2014).
La domanda deve essere accompagnata dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) che definisce la condizione di reddito e di possesso di patrimoni (case etc.) del nucleo familiare che richiede la prestazione.

Fonti :
• Art 27 del d.lgs 251 2007 / Circolare n 9 del 22/1/2010 l’INPS
• Art. 74 della d.lgs 151/2001
• Art. 65 della L.448/98

 

NOTE: 

(1) Nozione di danno grave: (art.14 d.lgs 251/07) Sono considerati danni gravi: a) La condanna a morte o all’esecuzione; b) La tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; c) La minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

(2) La protezione internazionale può non è stata riconosciuta in sede di valutazione della domanda di protezione internazionale, ma sono ritenute sussistenti gravi motivi umanitari al fine di concedere la protezione umanitaria (art. 32, co.3, d.lgs.25/08).
La domanda non è sottoposta ad una nuova valutazione di merito da parte della PS, salvo vengano alla luce elementi assai rilevanti non precedentemente assunti.

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