Protezione internazionale, la Corte di Cassazione ribadisce il diritto del minore ad essere ascoltato

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La Corte di Cassazione, con provvedimento della prima sezione, ordinanza n. 1785 del 27/01/2020 ribadisce il diritto del minore ad essere ascoltato direttamente anche nei procedimenti per il riconoscimento di una forma di protezione internazionale.
Il principio è stato rimarcato in seguito alla presentazione del ricorso in Cassazione, proposto dal tutore di un minore non accompagnato, K.D,  il quale, ottenuto il permesso di soggiorno, si è visto respingere la sua domanda di protezione internazionale dalla Commissione territoriale giudicatrice e quindi dal Tribunale di Bari.
Il richiedente ha denunciato la violazione del combinato disposto degli artt. 12 della Convenzione di New York e 6 di quella di Strasburgo in materia di ascolto del minore: nonostante la richiesta di parte, il minore, presente in udienza, non era stato ascoltato direttamente dal Tribunale, il quale si era invece pronunciato sulla base dei verbali delle dichiarazioni rese alla Commissione, ritenendole da un lato esaustive nell’esposizione delle ragioni per le quali si domandava la protezione e dall’altro lato contraddittorie e incongruenti circa la città di provenienza del minore e le ragioni della sua fuga dal Mali.

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