Forme di protezione

Decreto Legge 21 ottobre 2020, n. 130 – Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, convertito con modificazioni in Legge 18 dicembre 2020, n. 173

Il decreto legge 130/2020, convertito con modificazioni in legge 173/2020, rivede le disposizioni del cd. Decreto sicurezza, in particolare ripristinando l’iscrizione anagrafica e l’accoglienza diffusa dei migranti nel Sistema, che diventa di accoglienza anche per i richiedenti asilo e i titolari di protezione speciale, rinominato Sistema di accoglienza e integrazione – SAI.

Relativamente al SAI, la modifica normativa interviene nel testo del d.lgs. 18 agosto 2015 n.142, così come modificato dal dl 113/2018, convertito in legge 132/2018, modificando il profilo delle categorie di beneficiari che possono essere accolti all’interno del Sistema di accoglienza.

Viene data la possibilità di conversione in motivi di lavoro ai permessi di soggiorno per protezione speciale, calamità, assistenza minori. Il permesso di soggiorno per cure mediche avrà durata pari al trattamento terapeutico, rinnovabile, e verrà rilasciato non più per condizioni di salute di particolare gravità ma per gravi condizioni psico-fisi che. Consente di lavorare ma non può essere convertito in motivi di lavoro. La durata della protezione speciale, ad oggi con durata annuale, viene prorogata a due anni.

Inoltre, è ribadita la necessità dell’esame prioritario per le domande di asilo verosimilmente (non più palesemente) fondate e/o presentate da persone vulnerabili. Nelle ipotesi in cui non venga riconosciuta la protezione internazionale, ma lo straniero versi in gravi condizioni psico-fisiche, la Commissione trasmette gli atti al Questore per il rilascio dell’idoneo permesso di soggiorno. Nel caso in cui non venga accolta una domanda di protezione internazionale di un richiedente con prole, in ragione dell’interesse dei minori, la Commissione territoriale informa direttamente il Tribunale dei Minorenni per l’eventuale rilascio del permesso di soggiorno per assistenza minori.

Il sistema di accoglienza per richiedenti protezione internazionale si basa sulla leale collaborazione tra i livelli di governo interessati, secondo le forme di coordinamento nazionale e regionale. Con priorità ai beneficiari vulnerabili, l’accoglienza all’interno del SAI è dedicata a:

  • richiedenti protezione internazionale;
  • titolari dei permessi di soggiorno protezione speciale ad eccezione dei casi per i quali siano state applicate le cause di diniego ed esclusione della protezione internazionale, di cui agli artt. 10, comma 2, 12, lett. b) e c), e 16, decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, per cure mediche, di cui all’ art. 19, comma 2, lettera d-bis);
  • titolari di protezione sociale, di cui all’art. 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
  • vittime di violenza domestica, di cui all’ art. 18-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
  • vittime di calamità, di cui all’art. 20-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
  • vittime di sfruttamento lavorativo, di cui all’art. 22, comma 1 2-quater del decreto legislativo 25 luglio 19 98, n. 286;
  • Migranti cui è riconosciuto particolare valore civile, di cui all’art. 42-bis del decreto legislativo 25 luglio 19 98, n. 286;
  • Titolari di casi speciali – regime transitorio (di cui all’art. 1, comma 9, decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 come convertito dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132);
  • gli stranieri affidati ai servizi sociali, al compimento della maggiore età, ai sensi dell’art. 13, comma 2, della legge 7 aprile 2017, n. 47 (prosieguo amministrativo).

 

Nell’ambito del Sistema sono previsti due livelli di servizi di accoglienza:

  • al primo livello accedono i richiedenti protezione internazionale e
  • al secondo livello, finalizzato all’integrazione, accedono tutte le altre categorie sopra elencate.

 

FORME DI PROTEZIONE Quadro sinottico permessi di soggiorno e iscrizione anagrafica